Art. 2.
(Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CISI) con funzioni di consulenza e proposta al Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi generali, sulle forme di coordinamento e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
      2. Il CISI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri per i servizi di informazione per la sicurezza, degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare la composizione del CISI prevedendo la convocazione dei responsabili di altri dicasteri per la trattazione di questioni di loro interesse.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può altresì chiamare a partecipare alle sedute del CISI altri Ministri, il direttore del Dipartimento di cui all'articolo 10, autorità civili e militari ed esperti.

 

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